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La Corte dichiara incostituzionale la norma che faceva decorrere l’indennizzo per i danni da talidomide dei nati nel 1958 e nel 1966 da una data diversa e successiva rispetto a quella prevista per i nati negli anni dal 1959 al 1965.
Di cosa si tratta
La legge riconosceva un indennizzo ai soggetti danneggiati dal farmaco talidomide. Ai nati nel 1958 e nel 1966 la decorrenza dell’indennizzo era pero’ fissata in modo penalizzante rispetto ai nati negli anni intermedi. Il giudice del lavoro ha ritenuto la disparita’ irragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 21-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito nella legge 7 agosto 2016, n. 160, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il giudizio e’ stato sollevato dal Tribunale ordinario di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 21-ter, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016, nella parte in cui riconosce l’indennizzo ai nati nel 1958 e nel 1966 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, anziche’ dalla medesima data prevista per i nati negli anni dal 1959 al 1965.
Il principio
E’ irragionevole, e quindi viola il principio di eguaglianza, prevedere una decorrenza dell’indennizzo deteriore per alcune coorti di danneggiati dal talidomide rispetto ad altre che si trovano in situazione sostanzialmente identica.
Domande e risposte
Cosa stabiliva la norma censurata?
Faceva decorrere l’indennizzo per i danni da talidomide dei nati nel 1958 e nel 1966 da una data successiva rispetto a quella dei nati tra il 1959 e il 1965.
Perche’ e’ stata dichiarata incostituzionale?
Perche’ creava una ingiustificata disparita’ di trattamento tra danneggiati in situazioni equivalenti, in violazione dell’art. 3.
Cosa cambia dopo la sentenza?
Anche per i nati nel 1958 e nel 1966 l’indennizzo decorre dalla stessa data prevista per i nati negli anni dal 1959 al 1965.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — E’ il parametro violato: la decorrenza differenziata costituiva una disparita’ irragionevole.
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