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Con questa ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Torino sulle norme in materia di prestazioni e tutela della maternita’.

Di cosa si tratta

Il giudice del lavoro di Torino dubitava della legittimita’ di norme in materia di finanza pubblica e di tutela della maternita’, anche in relazione al divieto di discriminazione previsto dalla CEDU. La Corte non ha potuto esaminare il merito.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (come modificato dalla legge n. 97 del 2013) e l’art. 74, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in riferimento agli artt. 3, 10 secondo comma (in relazione all’art. 14 CEDU) e 38 della Costituzione. Il giudizio e’ stato sollevato dal Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita’ delle questioni di legittimita’ costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino, senza esaminare il merito.

Il principio

La manifesta inammissibilita’ impedisce l’esame nel merito quando le questioni sono affette da vizi processuali evidenti, come carenze nella ricostruzione del quadro normativo o nella motivazione sulla rilevanza.

Domande e risposte

Cosa significa manifesta inammissibilita’?

Che le questioni presentano vizi processuali cosi’ evidenti da impedire alla Corte di esaminarne il merito.

Le norme sulla maternita’ sono state giudicate legittime?

No: non c’e’ stata decisione di merito; le questioni sono state respinte in rito.

Chi aveva sollevato la questione?

Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, in una causa contro l’INPS.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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