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La Corte salva la norma che subordina l’assegno sociale degli stranieri extracomunitari al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: le questioni sono dichiarate non fondate.
Di cosa si tratta
Due tribunali dubitavano della legittimita’ della norma che, per concedere l’assegno sociale agli stranieri extracomunitari, richiede la titolarita’ del permesso di soggiorno di lungo periodo (gia’ carta di soggiorno). Si discuteva di un’eventuale discriminazione rispetto ai cittadini.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in riferimento agli artt. 3, 10 (primo e secondo comma, in relazione all’art. 14 CEDU), 38 e 117, primo comma, della Costituzione. Il giudizio e’ stato sollevato dai Tribunali ordinari di Torino e di Bergamo.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sia dal Tribunale di Torino sia dal Tribunale di Bergamo: il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo per l’assegno sociale e’ stato ritenuto compatibile con la Costituzione.
Il principio
Subordinare l’assegno sociale degli stranieri extracomunitari al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non e’ irragionevole ne’ discriminatorio, trattandosi di una prestazione assistenziale legata a un radicamento stabile nel territorio.
Domande e risposte
A chi spetta l’assegno sociale secondo questa pronuncia?
Allo straniero extracomunitario che possiede il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oltre agli altri requisiti di legge.
E’ una discriminazione verso gli stranieri?
La Corte ha escluso la discriminazione: il requisito del radicamento stabile e’ ritenuto ragionevole per una prestazione assistenziale.
La norma e’ stata cancellata?
No: le questioni sono state dichiarate non fondate e la norma resta in vigore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Evocato come parametro per presunta discriminazione tra cittadini e stranieri.
- Art. 38 della Costituzione — Evocato a tutela del diritto all’assistenza sociale.
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