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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale la norma che escludeva la ripetizione dei versamenti contributivi gia’ effettuati prima della sua entrata in vigore, in violazione dei principi di eguaglianza e di tutela giurisdizionale.

Di cosa si tratta

Una societa’ agricola cooperativa chiedeva la restituzione di contributi previdenziali versati. Una norma del 2013 escludeva pero’ la ripetibilita’ dei versamenti effettuati prima della sua entrata in vigore, con effetti retroattivi sfavorevoli. Il giudice del lavoro ha sollevato la questione di costituzionalita’.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il giudizio e’ stato sollevato dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, nella parte in cui esclude la ripetizione dei versamenti contributivi effettuati prima della sua entrata in vigore.

Il principio

Una norma non puo’ escludere retroattivamente il diritto a ripetere versamenti contributivi gia’ effettuati senza ledere il principio di eguaglianza e il diritto di difesa di chi aveva legittimamente agito per il rimborso.

Domande e risposte

Cosa stabiliva la norma annullata?

Escludeva la possibilita’ di ottenere la restituzione di versamenti contributivi gia’ effettuati prima della sua entrata in vigore.

Perche’ e’ stata dichiarata incostituzionale?

Perche’ colpiva retroattivamente situazioni gia’ definite, violando i principi di eguaglianza (art. 3) e di tutela giurisdizionale (art. 24).

Chi aveva sollevato la questione?

Il Tribunale di Ravenna, giudice del lavoro, in una causa tra una cooperativa agricola e gli enti previdenziali INPS e INAIL.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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