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La Corte dichiara incostituzionale la norma che escludeva la ripetizione dei versamenti contributivi gia’ effettuati prima della sua entrata in vigore, in violazione dei principi di eguaglianza e di tutela giurisdizionale.
Di cosa si tratta
Una societa’ agricola cooperativa chiedeva la restituzione di contributi previdenziali versati. Una norma del 2013 escludeva pero’ la ripetibilita’ dei versamenti effettuati prima della sua entrata in vigore, con effetti retroattivi sfavorevoli. Il giudice del lavoro ha sollevato la questione di costituzionalita’.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il giudizio e’ stato sollevato dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, nella parte in cui esclude la ripetizione dei versamenti contributivi effettuati prima della sua entrata in vigore.
Il principio
Una norma non puo’ escludere retroattivamente il diritto a ripetere versamenti contributivi gia’ effettuati senza ledere il principio di eguaglianza e il diritto di difesa di chi aveva legittimamente agito per il rimborso.
Domande e risposte
Cosa stabiliva la norma annullata?
Escludeva la possibilita’ di ottenere la restituzione di versamenti contributivi gia’ effettuati prima della sua entrata in vigore.
Perche’ e’ stata dichiarata incostituzionale?
Perche’ colpiva retroattivamente situazioni gia’ definite, violando i principi di eguaglianza (art. 3) e di tutela giurisdizionale (art. 24).
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale di Ravenna, giudice del lavoro, in una causa tra una cooperativa agricola e gli enti previdenziali INPS e INAIL.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — E’ parametro violato: la norma creava una disparita’ irragionevole con effetto retroattivo.
- Art. 24 della Costituzione — E’ parametro violato: la norma comprimeva il diritto di difesa di chi aveva agito per il rimborso.
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