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La Corte dichiara illegittima, per irragionevolezza, la norma che riservava ai soli impianti eolici iscritti a un determinato registro la riammissione agli incentivi per le rinnovabili, escludendo gli altri impianti il cui unico errore era l’indicazione di una data del titolo che non aveva inciso sulla graduatoria.
Di cosa si tratta
Per accedere agli incentivi sulle fonti rinnovabili, le imprese si iscrivono a registri gestiti dal GSE; la data del titolo autorizzativo o concessorio incide sulla posizione in graduatoria. Una norma del 2017 aveva consentito la riammissione agli incentivi ai soli impianti eolici iscritti al registro EOLN-RG2012, escludendo gli impianti idroelettrici e quelli eolici iscritti in altri registri, anche quando l’errore sulla data non aveva alterato la graduatoria.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio sollevava questioni sull’art. 42, comma 4-sexies, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali UE (uguaglianza e non discriminazione).
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 4-sexies, del d.lgs. n. 28 del 2011 nella parte in cui non prevede la riammissione agli incentivi anche a favore degli altri impianti a fonti rinnovabili utilmente collocati nella graduatoria di un altro registro informatico, a condizione che l’errata indicazione della data del titolo, unica causa del diniego, non abbia procurato all’impianto alcun vantaggio in graduatoria.
Il principio
È irragionevole e discriminatorio negare la riammissione agli incentivi a impianti rinnovabili che si trovano nella medesima situazione di quelli ammessi, quando l’unico vizio è un errore sulla data del titolo privo di effetti sulla posizione in graduatoria: la disparità di trattamento viola l’art. 3 Cost.
Domande e risposte
Cosa cambia dopo questa sentenza?
La riammissione agli incentivi non è più limitata ai soli impianti eolici di un certo registro: si estende agli altri impianti rinnovabili in pari situazione, purché l’errore sulla data non abbia inciso sulla graduatoria.
Perché la norma era irragionevole?
Perché trattava in modo diverso situazioni sostanzialmente identiche, beneficiando solo alcuni impianti e penalizzando gli altri per un errore formale privo di effetti pratici sulla graduatoria.
Che ruolo ha la data del titolo nel meccanismo degli incentivi?
La data del titolo autorizzativo o concessorio determina la priorità nell’iscrizione al registro e quindi la posizione in graduatoria: un errore che non altera la posizione non giustifica l’esclusione dagli incentivi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro decisivo della pronuncia.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, evocato per il trattamento di fattispecie analoghe.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.