Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte boccia due norme della Regione Liguria: quella che escludeva l’assunzione immediata delle candidate in maternità (discriminazione) e quella che applicava il contratto dei giornalisti agli addetti stampa regionali, in violazione della competenza statale sull’ordinamento civile.
Di cosa si tratta
La legge regionale ligure n. 29 del 2018 e la successiva legge n. 5 del 2019 toccavano le procedure di assunzione del personale regionale. Il Governo ha impugnato più disposizioni, tra cui quella sui candidati in congedo di maternità e quella, di «interpretazione autentica», sul trattamento del personale degli uffici stampa.
La questione di legittimità costituzionale
Le censure riguardavano gli artt. 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. e, per la norma sulla maternità, anche gli artt. 2, 3 e 31 Cost. In gioco vi erano: le forme di pubblicità dei concorsi, l’accertamento facoltativo delle competenze informatiche, lo scorrimento delle graduatorie, la posizione delle candidate in maternità e il regime contrattuale degli addetti stampa.
La decisione della Corte
Esito misto. La Corte ha dichiarato illegittima la norma sui candidati in maternità (art. 2, comma 2, che sostituiva l’art. 16, comma 11): rinviare l’assunzione delle candidate in congedo a un solo eventuale «ulteriore» utilizzo della graduatoria provoca una discriminazione legata alla maternità e una perdita di chance. Ha dichiarato illegittime anche le norme di interpretazione autentica sugli uffici stampa, perché applicavano il contratto dei giornalisti in luogo del CCNL del comparto, invadendo la competenza statale sull’ordinamento civile. Ha invece respinto le censure su pubblicità dei concorsi e competenze informatiche (rientranti nella competenza residuale regionale).
Il principio
Le modalità di svolgimento dei concorsi regionali rientrano nella competenza residuale delle Regioni; la disciplina del rapporto di lavoro già instaurato e la sua contrattazione collettiva spettano invece allo Stato (ordinamento civile). È incostituzionale ogni norma che, sotto qualsiasi forma, penalizzi nell’accesso al lavoro la candidata in stato di gravidanza o maternità.
Domande e risposte
Perché la norma sulla maternità è incostituzionale?
Perché posticipava l’assunzione della candidata in congedo a un futuro e solo eventuale scorrimento della graduatoria, determinando una discriminazione fondata sulla maternità e la perdita della concreta possibilità di immissione in ruolo.
Le Regioni possono disciplinare i concorsi pubblici?
Sì, per i profili organizzativi e procedurali (come la pubblicità del diario delle prove o i requisiti informatici), che rientrano nella loro competenza residuale, purché rispettino trasparenza e buon andamento.
Perché cade la norma sugli uffici stampa?
Perché il trattamento economico dei dipendenti pubblici è riservato alla contrattazione collettiva di settore: applicare il contratto dei giornalisti anziché il CCNL del comparto viola la competenza statale sull’ordinamento civile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e non discriminazione, anche per maternità
- Art. 31 della Costituzione — tutela della maternità e dell’infanzia
- Art. 117 della Costituzione — riparto Stato-Regioni: ordinamento civile vs competenza residuale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.