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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla regola di competenza territoriale per le opposizioni alle ingiunzioni di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, quando l’ingiunzione è emessa dal concessionario della riscossione con sede in un luogo diverso da quello dell’ente impositore.
Di cosa si tratta
Per le opposizioni alle ingiunzioni di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici (regio decreto n. 639 del 1910), è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. Quando l’ingiunzione è emessa dal concessionario privato della riscossione, con sede legale lontana dal Comune impositore, il cittadino può trovarsi costretto a opporsi davanti a un giudice geograficamente distante.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Trebisacce ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità sull’art. 32, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui radica la competenza presso il giudice della sede dell’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, anche quando tale ufficio è il concessionario della riscossione situato in una circoscrizione diversa da quella dell’ente locale impositore.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza esaminarne il merito.
Il principio
La questione di legittimità deve essere correttamente impostata sotto il profilo della rilevanza e della completa ricostruzione del quadro normativo e interpretativo; in difetto la Corte la dichiara manifestamente inammissibile, senza valutare la fondatezza delle censure.
Domande e risposte
La Corte ha stabilito davanti a quale giudice opporsi?
No. La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, quindi la Corte non si è pronunciata nel merito sulla regola di competenza.
Qual era il diritto invocato dal giudice rimettente?
Il diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, ritenuto compromesso dalla necessità di opporsi davanti a un giudice geograficamente distante.
Cosa può accadere ora?
La pronuncia di inammissibilità non chiude definitivamente il tema: la questione potrebbe essere riproposta da un altro giudice in termini corretti.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di agire in giudizio
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