Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 103 del Testo unico sugli stupefacenti nella parte in cui non prevedeva che le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono dovessero essere convalidate.
Di cosa si tratta
In materia di contrasto al traffico di droga la legge consente, in casi d’urgenza, perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono dall’autorità giudiziaria. Mancava però una previsione che imponesse, come per altre perquisizioni d’urgenza, la successiva convalida.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Lecce ha sollevato, con più ordinanze, questioni sull’art. 191 del codice di procedura penale e sull’art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU), per il difetto di garanzie sulle perquisizioni autorizzate per telefono.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate; ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 191 del codice di procedura penale.
Il principio
Anche le perquisizioni antidroga autorizzate telefonicamente devono essere sottoposte a convalida: la mancanza di questo controllo viola le garanzie costituzionali poste a presidio della libertà personale e dell’inviolabilità del domicilio.
Domande e risposte
Cosa cambia con questa sentenza?
Le perquisizioni personali e domiciliari antidroga autorizzate per telefono devono ora essere convalidate, come già avviene per altre perquisizioni d’urgenza.
Quale norma è stata dichiarata illegittima?
L’art. 103, comma 3, del Testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), nella parte in cui non prevedeva l’obbligo di convalida.
Perché le questioni sull’art. 191 c.p.p. non sono state esaminate?
Sono state dichiarate manifestamente inammissibili.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — invocato sull’inviolabilità della libertà personale e sulle garanzie per le restrizioni d’urgenza.
- Art. 14 della Costituzione — richiamato sull’inviolabilità del domicilio.
- Art. 24 della Costituzione — evocato sul diritto di difesa.
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