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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 sui licenziamenti, nella parte in cui non riconosceva che anche il deposito di un ricorso cautelare d’urgenza (ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ.), entro 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale, è idoneo a evitare la decadenza. Il lavoratore che agisce in via cautelare non perde più il diritto di far valere le proprie ragioni.
Di cosa si tratta
Chi viene licenziato o subisce un atto del datore di lavoro (come un trasferimento) deve prima impugnarlo per iscritto entro 60 giorni e poi, entro i successivi 180 giorni, attivarsi in giudizio, altrimenti l’impugnazione perde efficacia. Il problema sollevato riguardava il lavoratore che, in quei 180 giorni, presenta non un ricorso ordinario di merito ma un ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.: secondo il «diritto vivente» della Cassazione quel ricorso non bastava a impedire la decadenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha censurato l’art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, perché non prevedeva l’idoneità del ricorso cautelare ante causam a impedire la decadenza. I parametri evocati erano gli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. Il caso nasceva da un lavoratore disabile che aveva impugnato in via d’urgenza un trasferimento in altra regione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se, entro 180 giorni, non è seguita — oltre che dal deposito del ricorso di merito o dalla richiesta di conciliazione/arbitrato — anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ. In sostanza, anche il ricorso d’urgenza vale a salvare l’impugnazione.
Il principio
Precludere al lavoratore, che ha tempestivamente attivato uno strumento idoneo come il ricorso cautelare, di ottenere una decisione per ragioni meramente formali costituisce una sanzione sproporzionata e irragionevole. Il ricorso d’urgenza, destinato a una decisione anticipatoria del merito, deve essere riconosciuto come atto idoneo a impedire la decadenza.
Domande e risposte
Cosa cambia per chi impugna un licenziamento?
Se nei 180 giorni il lavoratore deposita un ricorso cautelare d’urgenza, questo è ora idoneo a impedire la decadenza, al pari del ricorso di merito o della richiesta di conciliazione.
Quali termini restano in vigore?
Restano i due termini: 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per l’azione giudiziale. La sentenza aggiunge solo il ricorso cautelare tra gli atti idonei a rispettare il secondo termine.
Perché la vecchia interpretazione era incostituzionale?
Perché impediva una decisione nel merito per motivi puramente formali, pur avendo il lavoratore agito tempestivamente con uno strumento processuale idoneo: una sanzione sproporzionata rispetto alle esigenze di certezza del datore di lavoro.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione processuale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo
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