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La Corte costituzionale ha salvato la riforma del 2018 sul regime di procedibilità di alcuni reati e l’art. 590-bis del codice penale sulle lesioni stradali: ha dichiarato le questioni in parte inammissibili, in parte manifestamente infondate, in parte non fondate.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 36 del 2018 ha modificato il regime di procedibilità di vari reati, rendendone alcuni perseguibili solo a querela della persona offesa anziché d’ufficio. Restavano dubbi su come questo regime si combinasse con il reato di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.).

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP di Treviso, il Tribunale di Milano e il Tribunale di Pisa hanno sollevato questioni sul d.lgs. n. 36 del 2018 e sull’art. 590-bis del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, lamentando, tra l’altro, eccesso di delega e irragionevolezza del regime di procedibilità.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 590-bis c.p. riferita all’art. 24 Cost. (Tribunale di Pisa); manifestamente infondate le questioni sul d.lgs. n. 36 del 2018 riferite agli artt. 3, 25, 76 e 77 Cost. (Treviso e Milano); non fondata la questione sull’art. 590-bis c.p. riferita all’art. 3 Cost. (Pisa).

Il principio

La riforma del 2018 sul regime di procedibilità e la disciplina delle lesioni personali stradali resistono al vaglio di costituzionalità: non vi è eccesso di delega né irragionevolezza nel modo in cui il legislatore ha articolato i casi di procedibilità d’ufficio e a querela.

Domande e risposte

Cosa stabilisce l’art. 590-bis c.p.?

Disciplina il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, introdotto per sanzionare in modo specifico chi cagiona lesioni alla guida violando le norme sulla circolazione.

La riforma del 2018 è stata confermata?

Sì. La Corte ha respinto tutte le censure, dichiarandole inammissibili, manifestamente infondate o non fondate.

C’era un eccesso di delega?

No. La Corte ha escluso la violazione degli artt. 76 e 77 Cost. sul corretto esercizio della delega legislativa.

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