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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulle norme che, durante l’emergenza Covid, hanno introdotto un meccanismo di rivalutazione e di controllo sulle scarcerazioni o sui differimenti di pena concessi a detenuti per reati gravi e in regime di 41-bis.

Di cosa si tratta

Nella prima fase della pandemia diversi detenuti per criminalità organizzata o sottoposti al regime del 41-bis avevano ottenuto la detenzione domiciliare o il differimento della pena per ragioni sanitarie. Il legislatore intervenne con norme d’urgenza che imponevano una periodica rivalutazione di tali misure.

La questione di legittimità costituzionale

I giudici di sorveglianza di Sassari, Avellino e Spoleto hanno sollevato questioni sugli artt. 2 e 5 del d.l. n. 29 del 2020 e sull’art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020 (conv. legge n. 70 del 2020), in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 32, 102, 104 e 111 della Costituzione, lamentando la lesione del diritto di difesa del detenuto, dei principi sul giusto processo e dell’autonomia della magistratura di sorveglianza.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni riferite agli artt. 3, 24, 32 e 111 Cost. sollevate dai Tribunali di sorveglianza di Sassari e Avellino e dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, e manifestamente infondate quelle riferite agli artt. 27, 102 e 104 Cost. sollevate dal Tribunale di Sassari.

Il principio

Il meccanismo di rivalutazione delle misure extramurarie concesse per ragioni sanitarie a detenuti pericolosi non viola il diritto di difesa, il giusto processo né l’autonomia della magistratura di sorveglianza: si tratta di un controllo legittimo a tutela di esigenze di sicurezza.

Domande e risposte

A chi si applicavano queste norme?

A detenuti e internati per delitti di criminalità organizzata, terroristica o mafiosa e a quelli in regime di 41-bis che avevano ottenuto misure extramurarie per ragioni connesse all’emergenza Covid.

Le norme sono state annullate?

No. La Corte ha dichiarato non fondate e in parte manifestamente infondate tutte le questioni sollevate.

Il detenuto poteva difendersi nella rivalutazione?

Sì: la Corte ha ritenuto che il meccanismo non comprimesse il diritto di difesa, restando aperta la decisione del tribunale di sorveglianza.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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