Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili alcune questioni sulla disciplina emergenziale Covid-19 dei termini processuali e ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per le altre, a seguito dello ius superveniens.
Di cosa si tratta
Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il legislatore aveva disciplinato la sospensione e la gestione dei termini e delle attività processuali. Tre tribunali hanno dubitato della legittimità costituzionale di una di queste disposizioni.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Mantova e di Pavia hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto «Cura Italia»), come modificato dal d.l. n. 28 del 2020, in riferimento agli artt. 3, 32, 77 e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Mantova (reg. ord. n. 82 del 2020) e ha ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali di Mantova e di Pavia per le ulteriori questioni, in ragione delle modifiche normative sopravvenute.
Il principio
Di fronte a una norma emergenziale poi modificata dallo ius superveniens, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché valuti nuovamente la rilevanza, mentre dichiara manifestamente inammissibili le questioni che non superano il vaglio preliminare.
Domande e risposte
A cosa si riferiva la norma impugnata?
All’art. 83, comma 7, lettera f), del decreto «Cura Italia» (d.l. n. 18 del 2020), in materia di gestione dei termini e delle attività processuali durante l’emergenza Covid-19.
Perché la Corte ha restituito gli atti?
Perché la disciplina era stata modificata da norme sopravvenute, sicché i giudici rimettenti devono rivalutare la rilevanza delle questioni alla luce del nuovo quadro normativo.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3, 32, 77 e 97 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati.
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute, parametro rilevante nel contesto dell’emergenza sanitaria.
- Art. 77 della Costituzione — limiti alla decretazione d’urgenza, parametro invocato sulla disciplina emergenziale.
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