Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili alcune questioni sulla disciplina emergenziale Covid-19 dei termini processuali e ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per le altre, a seguito dello ius superveniens.

Di cosa si tratta

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il legislatore aveva disciplinato la sospensione e la gestione dei termini e delle attività processuali. Tre tribunali hanno dubitato della legittimità costituzionale di una di queste disposizioni.

La questione di legittimità costituzionale

I Tribunali di Mantova e di Pavia hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto «Cura Italia»), come modificato dal d.l. n. 28 del 2020, in riferimento agli artt. 3, 32, 77 e 97 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Mantova (reg. ord. n. 82 del 2020) e ha ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali di Mantova e di Pavia per le ulteriori questioni, in ragione delle modifiche normative sopravvenute.

Il principio

Di fronte a una norma emergenziale poi modificata dallo ius superveniens, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché valuti nuovamente la rilevanza, mentre dichiara manifestamente inammissibili le questioni che non superano il vaglio preliminare.

Domande e risposte

A cosa si riferiva la norma impugnata?

All’art. 83, comma 7, lettera f), del decreto «Cura Italia» (d.l. n. 18 del 2020), in materia di gestione dei termini e delle attività processuali durante l’emergenza Covid-19.

Perché la Corte ha restituito gli atti?

Perché la disciplina era stata modificata da norme sopravvenute, sicché i giudici rimettenti devono rivalutare la rilevanza delle questioni alla luce del nuovo quadro normativo.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3, 32, 77 e 97 della Costituzione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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