Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, in materia di spese di lite a fronte di una proposta conciliativa rifiutata.
Di cosa si tratta
Nel rito del lavoro, la disciplina sulle spese processuali può addossarle alla parte che rifiuta una proposta conciliativa poi rivelatasi più vantaggiosa. La Corte d’appello di Napoli ha dubitato della legittimità costituzionale di tale meccanismo.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Napoli, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, in combinato disposto con l’art. 420, primo comma, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione a CEDU e CDFUE).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. e non fondate quelle sull’art. 420, primo comma, cod. proc. civ.
Il principio
La disciplina delle spese processuali collegata al rifiuto di una proposta conciliativa, anche nel rito del lavoro, non viola il diritto di difesa né gli altri principi costituzionali e convenzionali invocati.
Domande e risposte
Cosa prevede la norma contestata?
L’art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. consente di addossare le spese alla parte che ha rifiutato una proposta conciliativa poi risultata più conveniente dell’esito della causa.
Quale è stato l’esito?
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 91 e non fondate quelle sull’art. 420: le norme restano in vigore.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, profilo centrale delle censure sul regime delle spese di lite.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati.
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro, parametro invocato con riguardo al rito del lavoro.
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