Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019, che esentava da imposizione i compensi dei volontari della «Leva civica lombarda volontaria». Stabilire esenzioni dall’IRPEF, tributo erariale, spetta allo Stato e non alla Regione.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia aveva istituito un servizio civile regionale e, richiamando la disciplina del servizio civile universale, aveva previsto che i compensi pagati ai volontari fossero esenti da imposte. Il Governo ha contestato questa esenzione fiscale, perché l’IRPEF è un tributo statale e il servizio civile regionale è espressamente definito non assimilabile a quello universale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019, nella parte in cui, rinviando all’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017, prevedeva che i compensi dei volontari della Leva civica lombarda fossero esenti da imposizioni tributarie.
Il principio
La disciplina delle esenzioni e dei regimi di favore relativi a tributi erariali come l’IRPEF rientra nella materia «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.); la Regione non può introdurre esenzioni fiscali su tributi statali.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma annullata?
Che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria fossero esenti da imposizioni tributarie, richiamando il regime del servizio civile universale.
Perché la Regione non poteva prevederla?
Perché l’IRPEF è un tributo erariale e le esenzioni sui tributi statali rientrano nel «sistema tributario e contabile dello Stato», competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e).
Il servizio civile regionale è equiparato a quello universale?
No. Il d.lgs. n. 40 del 2017 definisce espressamente il servizio civile regionale come non assimilabile al servizio civile universale, quindi non può estendervi automaticamente il regime di esenzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Parametro dell’illegittimità: il sistema tributario dello Stato è competenza esclusiva statale (comma 2, lett. e).
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