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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul blocco degli automatismi stipendiali dei magistrati, sollevate dalla Corte dei conti in riferimento al divieto di discriminazione del Protocollo n. 12 alla CEDU. Le ordinanze di rimessione non avevano adeguatamente motivato i presupposti della censura.
Di cosa si tratta
Tra il 2010 e il 2015 una serie di provvedimenti statali ha congelato gli adeguamenti automatici delle retribuzioni dei magistrati e di altri pubblici dipendenti, per contenere la spesa pubblica. Alcuni magistrati hanno contestato questo blocco davanti alla Corte dei conti, sostenendo di subire un trattamento deteriore rispetto ad altre categorie.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, l’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011 (come integrato dal d.P.R. n. 122 del 2013) e l’art. 1, comma 256, della legge n. 190 del 2014, che prorogavano il blocco degli automatismi stipendiali. Le questioni erano sollevate dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali regionali per la Lombardia e per l’Abruzzo, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, ritenendo che le ordinanze di rimessione non avessero adeguatamente individuato e motivato i termini di raffronto idonei a fondare la denunciata discriminazione.
Il principio
Quando si invoca il divieto di discriminazione come parametro interposto tramite l’art. 117, primo comma, Cost., il giudice rimettente deve indicare con precisione il termine di comparazione e le ragioni della pretesa disparità: l’omessa o insufficiente motivazione di tali presupposti rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
Cosa decideva questa pronuncia?
Riguardava il blocco degli adeguamenti automatici degli stipendi dei magistrati disposto da più leggi tra il 2010 e il 2014.
Come si è conclusa?
Con una declaratoria di manifesta inammissibilità: la Corte non è entrata nel merito della legittimità del blocco.
Perché inammissibile?
Perché le ordinanze di rimessione non avevano motivato adeguatamente i presupposti della dedotta discriminazione rispetto al Protocollo n. 12 CEDU.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro evocato, primo comma, in relazione al Protocollo n. 12 CEDU.
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