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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legge Pinto nella parte in cui subordina l’indennizzo per l’eccessiva durata del processo civile alla previa proposizione dell’istanza di decisione. Il rimedio preventivo è stato ritenuto compatibile con la Costituzione e con la CEDU.
Di cosa si tratta
Chi subisce un processo civile troppo lungo può chiedere un indennizzo (cosiddetta legge Pinto). La legge richiede però di attivarsi durante il giudizio, presentando un’istanza di decisione: si discuteva se questo adempimento fosse un ostacolo irragionevole all’indennizzo.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, ritenendo che il rimedio preventivo dell’istanza di decisione fosse privo di effettività e che la sua mancata proposizione fosse irragionevolmente sanzionata con l’inammissibilità della domanda di indennizzo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La subordinazione dell’indennizzo alla previa proposizione dell’istanza di decisione nel giudizio presupposto non è stata ritenuta in contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU né con i parametri costituzionali evocati.
Il principio
Il rimedio preventivo previsto dalla legge Pinto — la previa proposizione dell’istanza di decisione — quale condizione per ottenere l’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo civile non è di per sé incompatibile con il diritto a un ricorso effettivo garantito dalla CEDU e dalla Costituzione.
Domande e risposte
Cosa chiede la legge per ottenere l’indennizzo da durata eccessiva del processo civile?
Richiede, come condizione, di aver proposto nel giudizio presupposto la cosiddetta istanza di decisione, un rimedio preventivo volto a sollecitare la definizione tempestiva della causa.
La Corte ha ritenuto questo requisito legittimo?
Sì: ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo la previsione compatibile con la Costituzione e con gli artt. 6 e 13 della CEDU sul giusto processo e sul ricorso effettivo.
Cosa accade se non si propone l’istanza di decisione?
La domanda di equa riparazione è dichiarata inammissibile: la Corte ha ritenuto che tale conseguenza non sia, in sé, costituzionalmente illegittima.
Norme collegate
- Art. 11 della Costituzione — Apertura dell’ordinamento agli obblighi internazionali, evocato in relazione alla CEDU.
- Art. 117 della Costituzione — Vincolo al rispetto degli obblighi internazionali (primo comma), in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU.
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