Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 196 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall’Associazione «+Europa» in relazione alle norme sull’organizzazione del referendum costituzionale del 2020 sul taglio dei parlamentari.
Di cosa si tratta
Nel quadro del referendum costituzionale del 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari, il decreto-legge n. 26 del 2020, in sede di conversione, aveva introdotto l’art. 1-bis, comma 5, con disposizioni connesse all’emergenza COVID-19 e allo svolgimento delle consultazioni elettorali.
La questione di legittimità costituzionale
L’Associazione «+Europa» ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati e del Senato, in relazione all’art. 1-bis, comma 5, del d.l. n. 26 del 2020, introdotto in sede di conversione.
La decisione della Corte
La Corte, in fase di ammissibilità, ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non ravvisando in capo all’Associazione ricorrente i presupposti necessari per essere parte di un conflitto tra poteri dello Stato.
Il principio
Un’associazione politica non è di regola legittimata, in difetto dei requisiti richiesti, a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per contestare le scelte normative del Parlamento sull’organizzazione di una consultazione referendaria.
Domande e risposte
Chi aveva promosso il conflitto?
L’Associazione «+Europa», nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Cosa contestava?
Una disposizione (art. 1-bis, comma 5, del d.l. n. 26 del 2020) introdotta in sede di conversione, connessa allo svolgimento del referendum durante l’emergenza COVID-19.
Come si è conclusa?
Con una declaratoria di inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, già in fase di ammissibilità.
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