Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 195 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari contro l’abbinamento della consultazione alle altre elezioni del settembre 2020.
Di cosa si tratta
Nel 2020 il referendum costituzionale confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari (modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione) era stato abbinato, nelle date del 20 e 21 settembre, alle elezioni suppletive, regionali e amministrative, in forza del decreto-legge n. 26 del 2020.
La questione di legittimità costituzionale
Il Comitato promotore del referendum ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, lamentando che l’abbinamento della consultazione referendaria alle altre elezioni ledesse le proprie attribuzioni e la corretta informazione degli elettori.
La decisione della Corte
La Corte, in fase di ammissibilità, ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, ritenendo non sussistenti i presupposti soggettivi o oggettivi per radicare il conflitto tra poteri dello Stato in capo al Comitato promotore.
Il principio
Il Comitato promotore di un referendum costituzionale non è legittimato, in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per contestare le scelte organizzative sull’abbinamento della consultazione ad altre elezioni.
Domande e risposte
Di quale referendum si parla?
Del referendum costituzionale confermativo del 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari (modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione).
Cosa contestava il Comitato promotore?
L’abbinamento del referendum alle elezioni suppletive, regionali e amministrative previste per il 20 e 21 settembre 2020.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, già nella fase di ammissibilità.
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