Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014: ai soli fini fiscali, l’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese ha effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione.
Di cosa si tratta
Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese si estingue. La norma censurata prevede però che, ai soli fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, questa estinzione abbia effetto solo trascorsi cinque anni, così consentendo all’Amministrazione finanziaria di notificare validamente gli atti.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Benevento ha sollevato la questione sull’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, lamentando un eccesso di delega e una irragionevole disparità di trattamento rispetto alle obbligazioni di diritto comune.
La decisione della Corte
La Corte ha respinto entrambe le censure. Ha osservato che il differimento è coerente con il sistema tributario e con l’interesse fiscale alla garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, e che non è configurabile una piena equiparazione tra obbligazioni tributarie e obbligazioni pecuniarie di diritto comune. Le questioni sono state dichiarate non fondate.
Il principio
Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione delle società cancellate, ai soli fini fiscali, è giustificato dall’interesse fiscale e dalla particolarità delle obbligazioni tributarie, e non determina una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014?
Prevede che, ai soli fini degli atti fiscali, l’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese abbia effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione.
Perché non viola l’eguaglianza?
Perché le obbligazioni tributarie non sono pienamente equiparabili a quelle di diritto comune, data la particolarità dei fini e dei presupposti e l’interesse fiscale dello Stato.
Era stata superata la delega legislativa?
No: la Corte ha escluso la violazione dell’art. 76 Cost., ritenendo la disposizione coerente con il sistema tributario complessivamente considerato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato sull’eguaglianza e la ragionevolezza
- Art. 76 della Costituzione — parametro evocato sui limiti della delega legislativa
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