Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 191 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il delitto di associazione con finalità di terrorismo.

Di cosa si tratta

L’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale prevede che, in presenza di gravi indizi per alcuni reati di particolare allarme — tra cui l’associazione con finalità di terrorismo dell’art. 270-bis cod. pen. — si applichi la custodia cautelare in carcere, salvo che manchino esigenze cautelari, senza possibilità di misure meno afflittive.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di assise di Torino ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di soddisfare le esigenze cautelari con misure diverse dal carcere per il reato di cui all’art. 270-bis cod. pen.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che, per il delitto di associazione con finalità di terrorismo, la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere non sia manifestamente irragionevole, in considerazione delle peculiari connotazioni del fenomeno terroristico.

Il principio

La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere fissata per il reato di associazione con finalità di terrorismo non viola i principi di eguaglianza, di libertà personale e di non colpevolezza, perché trova ragionevole fondamento nelle specifiche caratteristiche di pericolosità di quel tipo di associazione e resta superabile in mancanza di esigenze cautelari.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 275, comma 3, c.p.p.?

Per alcuni reati gravi, tra cui l’associazione con finalità di terrorismo, impone in via di presunzione la custodia in carcere, salvo che non sussistano affatto esigenze cautelari.

Cosa chiedeva il giudice di Torino?

Di poter applicare misure cautelari meno afflittive del carcere anche per il reato di terrorismo, quando le esigenze cautelari possano essere soddisfatte altrimenti.

Come ha deciso la Corte?

Ha respinto le questioni: per l’associazione terroristica la presunzione a favore del carcere è stata ritenuta non irragionevole.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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