Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso statale contro l’art. 19 della legge della Regione Veneto n. 15 del 2019, in materia di utilizzo delle graduatorie concorsuali del servizio sanitario regionale, dopo la rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri e l’accettazione della Regione.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva contestato una norma veneta che consentiva alle aziende sanitarie regionali di usare le graduatorie concorsuali anche per assumere idonei non vincitori. Nel frattempo le norme statali di riferimento erano state abrogate dalla legge di bilancio 2020, e ciò ha portato lo Stato a rinunciare al ricorso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 19 della legge reg. Veneto 16 maggio 2019, n. 15, in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, Cost., sostenendo il contrasto con l’art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018 e l’invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. La rinuncia al ricorso da parte dello Stato, seguita dall’accettazione della Regione Veneto costituita, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

Il principio

Anche nel giudizio in via principale promosso dallo Stato la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo, senza alcuna decisione sul merito delle questioni proposte.

Domande e risposte

Perché il processo si è estinto?

Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione Veneto ha accettato la rinuncia: in tal caso il giudizio si chiude senza pronuncia sul merito.

Cosa aveva inciso sulla scelta di rinunciare?

L’abrogazione, da parte della legge di bilancio 2020, dei commi 361 e 365 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, che costituivano il parametro statale del contrasto lamentato.

La norma regionale è stata quindi giudicata legittima?

No: la Corte non ha esaminato il merito. L’estinzione del processo non equivale a una pronuncia di legittimità o illegittimità della norma regionale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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