Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte dichiara inammissibile la questione sulla legge della Regione Marche che includeva i cacciatori tra i soggetti abilitati ad eseguire gli abbattimenti nei piani di controllo della fauna selvatica: non entra nel merito per come la questione era stata posta dal giudice rimettente.

Di cosa si tratta

Alcune associazioni ambientaliste avevano impugnato davanti al TAR un piano regionale di controllo del cinghiale, contestando che la legge marchigiana consentisse anche ai cacciatori di partecipare agli abbattimenti, in difformità dall’elenco tassativo dei soggetti previsto dalla legge statale n. 157 del 1992.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 25, commi 2-bis, ultimo periodo, e 3, della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Giudice rimettente: il TAR per le Marche.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della disciplina regionale.

Il principio

La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema rientra nella competenza esclusiva dello Stato; tuttavia, nel caso, la questione non poteva essere esaminata nel merito per i limiti del modo in cui era stata prospettata dal giudice rimettente.

Domande e risposte

La Corte ha bocciato la legge delle Marche?

No: ha dichiarato inammissibile la questione, quindi non ha deciso nel merito se la norma regionale fosse o meno legittima.

Qual era il dubbio di fondo?

Se la Regione potesse ampliare, rispetto alla legge statale, l’elenco dei soggetti abilitati agli abbattimenti nei piani di controllo della fauna selvatica.

Perché conta la legge statale n. 157 del 1992?

Perché fissa lo standard di tutela della fauna, rientrante nella competenza esclusiva statale in materia di ambiente ed ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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