Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 186 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del cosiddetto decreto sicurezza che escludeva l’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale, ritenendola in contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza.

Di cosa si tratta

L’art. 13 del decreto-legge n. 113 del 2018 (decreto sicurezza), introducendo il comma 1-bis nell’art. 4 del d.lgs. n. 142 del 2015, stabiliva che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisse titolo per l’iscrizione anagrafica, di fatto impedendo ai richiedenti asilo di registrare la propria residenza presso il Comune.

La questione di legittimità costituzionale

I Tribunali di Milano, Ancona e Salerno hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dal decreto sicurezza, in riferimento a vari parametri, tra cui in particolare l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e dell’eguaglianza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015 e, in via consequenziale, delle restanti disposizioni dell’art. 13 del d.l. n. 113 del 2018; ha invece dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale di Milano.

Il principio

La preclusione dell’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo è intrinsecamente irragionevole e contraria al principio di eguaglianza: non agevola alcun controllo sul territorio e, anzi, rende più difficile il monitoraggio degli stranieri presenti, oltre a comprimere senza giustificazione l’accesso ai servizi collegati alla residenza.

Domande e risposte

Cosa stabiliva la norma annullata?

Che il permesso per richiesta asilo non desse titolo all’iscrizione anagrafica, impedendo ai richiedenti protezione di registrare la residenza nel Comune.

Perché la Corte l’ha ritenuta incostituzionale?

Per violazione dell’art. 3 della Costituzione: la misura era irragionevole, non realizzava le finalità di sicurezza dichiarate e creava una ingiustificata disparità di trattamento.

Cosa cambia dopo questa sentenza?

I richiedenti asilo possono ottenere l’iscrizione anagrafica come gli altri stranieri regolarmente soggiornanti, con i diritti collegati alla residenza.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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