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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 263 del codice civile: chi ha effettuato consapevolmente un riconoscimento di figlio non veridico conserva la legittimazione a impugnarlo per difetto di veridicità.

Di cosa si tratta

L’art. 263 cod. civ. consente di impugnare il riconoscimento di figlio per difetto di veridicità. La Corte d’appello di Torino chiedeva di escludere tale legittimazione per chi avesse riconosciuto il figlio pur sapendo che il riconoscimento non corrispondeva al vero, paragonando la sua posizione a quella di chi presta consenso alla fecondazione eterologa (per la quale l’art. 9 della legge n. 40 del 2004 vieta l’impugnazione).

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 263 del codice civile, nella parte in cui non esclude la legittimazione a impugnare il riconoscimento da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità. Parametri: artt. 2 e 3 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Torino, sezione per la famiglia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione.

Il principio

Non è irragionevole che l’ordinamento mantenga la legittimazione a impugnare il riconoscimento non veridico anche in capo a chi lo ha effettuato consapevolmente: la disciplina dell’art. 263 cod. civ. tutela l’interesse all’accertamento della verità del rapporto di filiazione e non è assimilabile a quella della procreazione medicalmente assistita eterologa, retta da presupposti e finalità differenti.

Domande e risposte

Chi può impugnare il riconoscimento di figlio non veridico?

Secondo l’art. 263 cod. civ., come confermato dalla Corte, anche l’autore del riconoscimento, pur se ne conosceva fin dall’origine la non veridicità.

Perché non vale il confronto con la fecondazione eterologa?

Perché il consenso alla procreazione medicalmente assistita eterologa, disciplinato dalla legge n. 40 del 2004, risponde a presupposti e a esigenze di tutela diverse da quelle del riconoscimento di un figlio già nato.

Quale interesse tutela l’art. 263 cod. civ.?

L’interesse all’accertamento della verità dello stato di filiazione, bilanciato con la tutela dell’identità personale del figlio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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