Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con l’ordinanza n. 105 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’obbligo di giuramento per acquisire la cittadinanza da parte di persone con grave disabilità: il problema era già stato risolto da una precedente sentenza.

Di cosa si tratta

Per acquisire la cittadinanza italiana è previsto il giuramento. Una donna gravemente disabile — «paralizzata, cieca ed incapace di parlare» a seguito del parto — non poteva materialmente prestarlo, e il marito, suo amministratore di sostegno, chiedeva di trascrivere comunque il decreto di concessione della cittadinanza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice tutelare del Tribunale di Modena ha censurato l’art. 10 della legge n. 91 del 1992, l’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 572 del 1993 e l’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e alla Carta dei diritti fondamentali UE.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Con la sentenza n. 258 del 2017, successiva all’ordinanza di rimessione, aveva già dichiarato illegittimo l’art. 10 della legge n. 91 del 1992 nella parte in cui non prevedeva l’esonero dal giuramento per chi non possa prestarlo a causa di grave disabilità: la norma era dunque già stata rimossa (carenza sopravvenuta di oggetto). Le censure sulle norme regolamentari restavano inammissibili perché prive di forza di legge.

Il principio

Se la norma censurata è già stata dichiarata illegittima da una precedente sentenza, con efficacia retroattiva, la nuova questione è manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto. Le disposizioni meramente regolamentari, prive di forza di legge, non possono essere oggetto di sindacato di costituzionalità.

Domande e risposte

Una persona gravemente disabile può ottenere la cittadinanza senza giurare?

Sì: la sentenza n. 258 del 2017 ha previsto l’esonero dal giuramento per chi non possa prestarlo a causa di grave e accertata disabilità.

Perché la nuova questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché la norma era già stata rimossa dall’ordinamento con quella precedente sentenza: era venuto meno l’oggetto del giudizio.

Perché le norme regolamentari non sono state esaminate?

Perché sono prive di forza di legge: il sindacato di costituzionalità riguarda atti aventi forza di legge, non i regolamenti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.