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Con l’ordinanza n. 46 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sulla disciplina dell’incandidabilità e della sospensione dalle cariche elettive a seguito di condanna (cosiddetta legge Severino).
Di cosa si tratta
La legge Severino (decreto legislativo n. 235 del 2012) stabilisce l’incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo per chi sia stato condannato per determinati delitti non colposi, prevedendo anche la sospensione dalla carica. Un giudice ha dubitato della legittimità di tale meccanismo in un caso che riguardava un amministratore locale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 11, commi 1, lettera a), e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo a seguito di condanne definitive), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Vercelli.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. A differenza di una pronuncia di inammissibilità, qui la Corte ha valutato il merito ritenendo evidente la non fondatezza del dubbio di costituzionalità sollevato rispetto all’art. 3 Cost., sicché la disciplina sulla sospensione e l’incandidabilità degli amministratori locali resta conforme a Costituzione.
Il principio
La disciplina dell’incandidabilità e della sospensione dalle cariche elettive a seguito di condanna, prevista dalla legge Severino, non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza dell’art. 3 Cost.: la questione che ne dubitava è stata ritenuta manifestamente infondata, in linea con il consolidato orientamento sulla natura non sanzionatoria di tali misure.
Domande e risposte
Cos’è la legge Severino?
È il testo unico (d.lgs. n. 235 del 2012) che disciplina l’incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo per chi sia stato condannato in via definitiva per determinati delitti non colposi, con previsione anche della sospensione dalla carica.
Che differenza c’è tra inammissibile e infondata?
L’inammissibilità ferma la Corte sul piano processuale; la manifesta infondatezza presuppone invece una valutazione di merito, con cui la Corte ritiene evidente che la norma sia conforme a Costituzione.
La disciplina resta valida?
Sì. Dichiarata manifestamente infondata la questione, le norme sulla sospensione e sull’incandidabilità degli amministratori locali restano in vigore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, unico parametro della questione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.