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La Corte costituzionale ha salvato la vecchia norma che consentiva di modificare con decreto ministeriale i tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi già emessi. La variazione opera solo per il futuro e non lede né l’affidamento del risparmiatore né la tutela del risparmio.
Di cosa si tratta
Due risparmiatori avevano sottoscritto nel 1983 dei buoni postali fruttiferi e, alla riscossione nel 2003, avevano ottenuto meno del previsto, perché un decreto del 1986 aveva ridotto i tassi. Contestavano che la riduzione potesse applicarsi a buoni già sottoscritti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Rossano ha sollevato la questione sull’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973 (testo unico postale), poi abrogato, in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione, nella parte in cui consentiva di estendere a serie di buoni già emesse le modifiche peggiorative dei tassi di interesse.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento agli artt. 43 e 97 Cost. (evocati solo nel dispositivo, senza motivazione) e non fondata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. La norma non è retroattiva: la variazione opera solo dall’entrata in vigore del decreto, calcolando gli interessi già maturati con il vecchio tasso. Non sussiste neppure la disparità rispetto ai prodotti bancari, data l’eterogeneità dei buoni postali come titoli emessi da un soggetto a soggettività statuale.
Il principio
La possibilità, prevista dalla legge, di modificare anche in peius i tassi dei buoni postali per il futuro esclude un affidamento tutelabile sulla loro invariabilità e riflette un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e contenimento della spesa pubblica.
Domande e risposte
I tassi sui buoni già sottoscritti possono cambiare?
Secondo la disciplina esaminata sì, ma solo per il futuro: gli interessi già maturati restano calcolati con il tasso precedente.
Perché non c’è disparità con i conti bancari?
Perché i buoni postali, emessi da un soggetto a natura statuale, sono giuridicamente diversi dagli strumenti finanziari bancari e seguono una disciplina propria.
Cosa vuol dire che una parte della questione è «inammissibile»?
Significa che la Corte non l’ha esaminata nel merito perché gli artt. 43 e 97 erano stati richiamati senza spiegare le ragioni della loro violazione.
Norme collegate
- Art. 47 della Costituzione — tutela del risparmio in tutte le sue forme.
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, su affidamento e disparità di trattamento.
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