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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su una norma siciliana che derogava alla disciplina statale delle società partecipate (poi modificata e mai applicata) e ha salvato, con interpretazione adeguatrice, la norma sui catalogatori dei beni culturali.

Di cosa si tratta

La legge di stabilità 2018 della Regione Siciliana conteneva due previsioni contestate: una sul personale delle società partecipate in liquidazione (che escludeva l’applicazione del testo unico statale sulle società pubbliche) e una sull’inserimento dei catalogatori dei beni culturali nella dotazione organica regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4 e 66 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l) («ordinamento civile»), e terzo comma (coordinamento della finanza pubblica), della Costituzione, lamentando la deroga alle norme statali sul lavoro nelle società pubbliche e sulla definizione della dotazione organica.

La decisione della Corte

Sull’art. 4 la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: la norma era stata sostituita con una modifica satisfattiva e non aveva avuto applicazione. Sull’art. 66 ha dichiarato non fondata la questione: la disposizione, che richiama espressamente gli artt. 6, 6-ter e 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata nel senso che il transito dei catalogatori nei ruoli regionali deve essere preceduto dal piano dei fabbisogni, senza automatismi.

Il principio

La modifica normativa intervenuta in corso di giudizio determina la cessazione della materia del contendere se è satisfattiva e la norma non ha avuto applicazione. Quanto alla dotazione organica, l’espresso richiamo alle norme statali sul pubblico impiego consente un’interpretazione conforme che esclude l’assorbimento automatico del personale.

Domande e risposte

Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

Significa che la lite non ha più oggetto, perché la norma è stata cambiata in modo da soddisfare le richieste e non ha prodotto effetti nel frattempo.

Cos’è il piano dei fabbisogni di personale?

È il documento con cui l’amministrazione programma di quanto e quale personale ha bisogno, prima di definire la dotazione organica e procedere alle assunzioni.

Perché la norma sui catalogatori è stata salvata?

Perché richiama essa stessa le norme statali, permettendo di leggerla nel senso che il loro inserimento passa per il piano dei fabbisogni e non avviene in automatico.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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