Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Lombardia che subordinava l’accesso ai servizi abitativi pubblici al requisito di cinque anni di residenza o di attività lavorativa nel periodo immediatamente precedente la domanda.
Di cosa si tratta
L’edilizia residenziale pubblica (le case popolari) serve a dare un alloggio a chi si trova in condizione di bisogno. La Regione Lombardia aveva richiesto, per accedere, la residenza anagrafica o lo svolgimento di attività lavorativa in Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la domanda.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 22, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in riferimento agli artt. 3, 10, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo). La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Milano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda». È quindi caduto il requisito del radicamento quinquennale, che subordinava l’accesso all’alloggio pubblico a una prolungata permanenza pregressa sul territorio.
Il principio
Il requisito di una residenza (o attività lavorativa) protratta per cinque anni come condizione di accesso ai servizi abitativi pubblici non ha un ragionevole collegamento con la funzione sociale di tali servizi, che è rispondere al bisogno abitativo. Un simile sbarramento temporale è irragionevole e si pone in contrasto con il principio di eguaglianza.
Domande e risposte
Cosa richiedeva la legge lombarda?
Per accedere ai servizi abitativi pubblici occorreva la residenza anagrafica o lo svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la presentazione della domanda.
Perché il requisito è stato cancellato?
Perché il radicamento quinquennale non ha un ragionevole collegamento con la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica, che è soddisfare il bisogno abitativo: un simile sbarramento è irragionevole.
Cosa resta della norma?
Resta la disposizione depurata dell’inciso sui cinque anni: l’accesso non può più essere subordinato a quella prolungata permanenza pregressa sul territorio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, in rapporto alla funzione sociale dei servizi abitativi.
- Art. 117 della Costituzione — Vincoli del diritto dell’Unione europea, in relazione alla direttiva sui soggiornanti di lungo periodo.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.