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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Liguria che consentiva la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria fino a mezz’ora dopo il tramonto, ritenendo invece non fondata la censura sull’annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio.

Di cosa si tratta

La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, compresa la fauna, è materia di competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni, nel disciplinare l’attività venatoria, devono rispettare gli standard minimi di tutela. La Liguria aveva esteso fino a dopo il tramonto la caccia alla migratoria e disciplinato l’annotazione dei capi abbattuti.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, e 38, comma 8, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema). La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, della legge regionale, nella parte in cui consentiva la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria fino a mezz’ora dopo il tramonto. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 38, comma 8, sull’annotazione del capo abbattuto sul tesserino venatorio.

Il principio

La disciplina dell’attività venatoria incontra il limite della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata in via esclusiva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), che fissa standard minimi e uniformi di protezione della fauna. La Regione non può abbassare tali standard, ad esempio ampliando gli orari di caccia oltre i limiti posti a tutela della selvaggina migratoria.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma ligure dichiarata illegittima?

Consentiva la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria fino a mezz’ora dopo il tramonto, oltre i limiti posti dagli standard statali di tutela della fauna.

Perché è competenza dello Stato?

Perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.); le Regioni non possono ridurre il livello minimo di protezione.

È caduta tutta la disciplina impugnata?

No. La Corte ha dichiarato illegittima solo la disposizione sull’orario di caccia alla migratoria, mentre ha ritenuto non fondata la censura sulla norma relativa all’annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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