Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 354 del codice di procedura civile, che elenca in modo tassativo i casi in cui il giudice d’appello può rimettere la causa al primo giudice. Il legislatore può legittimamente limitare tali ipotesi.
Di cosa si tratta
Un’opposizione a decreto ingiuntivo era stata dichiarata improcedibile in primo grado, senza valutare la richiesta dell’opponente di chiamare in causa il garante. In appello l’interessato chiedeva la rimessione al primo giudice per poter svolgere quella chiamata, ma l’art. 354 c.p.c. non la prevede in casi del genere.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 354 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU). Rimettente: la Corte d’appello di Milano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La scelta di limitare in modo tassativo i casi di rimessione al primo giudice rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede il diritto di difesa: la parte può comunque agire in via autonoma nei confronti del garante. Il confronto con il diverso modello del processo amministrativo non impone un’identica disciplina.
Il principio
La disciplina dei casi di rimessione della causa al primo giudice rientra nella discrezionalità del legislatore; la tassatività delle ipotesi previste dall’art. 354 c.p.c. non viola il diritto di difesa, né impone l’allineamento al modello del processo amministrativo.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il giudice d’appello?
Di prevedere la rimessione al primo giudice ogni volta che manchi il contraddittorio o sia leso il diritto di difesa, come nel processo amministrativo.
Perché la Corte ha respinto la questione?
Perché la scelta sulle ipotesi di rimessione è discrezionale e la parte può comunque agire autonomamente contro il garante.
Il modello amministrativo era vincolante?
No: la diversità tra processo civile e amministrativo non impone un’identica disciplina della rimessione.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa invocato dal rimettente
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e confronto tra modelli processuali
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo
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