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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 354 del codice di procedura civile, che elenca in modo tassativo i casi in cui il giudice d’appello può rimettere la causa al primo giudice. Il legislatore può legittimamente limitare tali ipotesi.

Di cosa si tratta

Un’opposizione a decreto ingiuntivo era stata dichiarata improcedibile in primo grado, senza valutare la richiesta dell’opponente di chiamare in causa il garante. In appello l’interessato chiedeva la rimessione al primo giudice per poter svolgere quella chiamata, ma l’art. 354 c.p.c. non la prevede in casi del genere.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 354 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU). Rimettente: la Corte d’appello di Milano.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La scelta di limitare in modo tassativo i casi di rimessione al primo giudice rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede il diritto di difesa: la parte può comunque agire in via autonoma nei confronti del garante. Il confronto con il diverso modello del processo amministrativo non impone un’identica disciplina.

Il principio

La disciplina dei casi di rimessione della causa al primo giudice rientra nella discrezionalità del legislatore; la tassatività delle ipotesi previste dall’art. 354 c.p.c. non viola il diritto di difesa, né impone l’allineamento al modello del processo amministrativo.

Domande e risposte

Cosa chiedeva il giudice d’appello?

Di prevedere la rimessione al primo giudice ogni volta che manchi il contraddittorio o sia leso il diritto di difesa, come nel processo amministrativo.

Perché la Corte ha respinto la questione?

Perché la scelta sulle ipotesi di rimessione è discrezionale e la parte può comunque agire autonomamente contro il garante.

Il modello amministrativo era vincolante?

No: la diversità tra processo civile e amministrativo non impone un’identica disciplina della rimessione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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