Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale restituisce gli atti al TAR del Lazio sulla questione delle deleghe di funzioni dirigenziali a funzionari delle agenzie fiscali. Una legge sopravvenuta ha esaurito il meccanismo contestato, imponendo un nuovo esame.
Di cosa si tratta
Per fronteggiare la carenza di dirigenti dopo la sentenza n. 37 del 2015, una norma del 2015 consentiva ai dirigenti ad interim delle agenzie fiscali di delegare le funzioni a funzionari interni, con attribuzione di posizioni organizzative temporanee. Il TAR del Lazio dubitava che ciò eludesse la regola del concorso pubblico.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4-bis del d.l. n. 78 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 51, 77, 97 e 136 della Costituzione (uguaglianza, accesso ai pubblici uffici, decretazione d’urgenza, buon andamento, giudicato costituzionale). Rimettente: il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti. Dopo l’ordinanza di rimessione, l’art. 1, comma 323, della legge n. 145 del 2018 ha fissato un termine finale al meccanismo, ormai non più utilizzabile dalle agenzie fiscali. Tale ius superveniens muta i termini della questione e impone al giudice un nuovo esame dei presupposti.
Il principio
In presenza di norme sopravvenute che incidono sul meccanismo contestato e ne mutano i termini, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma contestata?
La possibilità per i dirigenti ad interim delle agenzie fiscali di delegare funzioni dirigenziali a funzionari interni, con posizioni organizzative temporanee.
Perché la Corte ha restituito gli atti?
Perché una legge sopravvenuta ha esaurito il meccanismo contestato, mutando i termini della questione.
La norma è stata dichiarata incostituzionale?
No: la Corte non ha deciso il merito, ma ha rimandato al giudice il nuovo esame.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — tra i parametri invocati dal giudice rimettente
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità, regola del concorso pubblico
- Art. 51 della Costituzione — accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza
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