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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha respinto i ricorsi del Governo contro la legge del Piemonte che istituisce il «Fattore famiglia». La Regione, accanto all’ISEE statale, può prevedere criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, esercitando una competenza residuale in materia di servizi sociali.

Di cosa si tratta

Per accedere a molte prestazioni sociali si usa l’ISEE, l’indicatore della situazione economica disciplinato dallo Stato. Il Piemonte ha introdotto il «Fattore famiglia», un criterio aggiuntivo che valorizza la composizione del nucleo familiare. Il Governo ha impugnato la legge regionale, ritenendola in contrasto con la competenza statale sui livelli essenziali delle prestazioni.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 3, comma 1, lettera a), e l’art. 4 della legge della Regione Piemonte 9 aprile 2019, n. 16 (Istituzione del Fattore famiglia), in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione. Il ricorso era stato proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni: la prima «nei sensi di cui in motivazione», la seconda in via piena. La legge regionale è stata ritenuta compatibile con il riparto di competenze.

Il principio

La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., non esaurisce la disciplina delle materie cui accede: oltre il livello essenziale garantito su tutto il territorio nazionale si riespande la competenza residuale regionale sui servizi sociali, che legittima criteri ulteriori di tutela come il «Fattore famiglia».

Domande e risposte

Una Regione può aggiungere criteri propri all’ISEE?

Sì: la Corte conferma che, oltre il livello essenziale fissato dallo Stato, la Regione può prevedere criteri ulteriori di selezione dei beneficiari nell’ambito dei servizi sociali.

Cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni»?

Sono lo standard minimo di prestazioni che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il «Fattore famiglia» sostituisce l’ISEE?

No: lo affianca. Resta comunque salva la valutazione della condizione economica del nucleo familiare tramite l’ISEE.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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