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La Corte costituzionale ha respinto le questioni sul termine per presentare la domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il termine, sebbene breve, non è irragionevole né sproporzionato: la questione è in parte inammissibile e in parte non fondata.

Di cosa si tratta

La cassa integrazione straordinaria (CIGS) sostiene il reddito dei lavoratori quando l’azienda riduce o sospende l’attività. La legge fissa termini per presentare la domanda. Il TAR Lazio dubitava che il termine previsto e gli effetti del suo superamento, anche per un solo giorno di ritardo, fossero ragionevoli.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 25, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del divieto di discriminazione e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, e all’art. 41 Cost. La questione era stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 3 Cost. (profilo della discriminazione) e all’art. 41 Cost., e non fondata la questione riferita all’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità.

Il principio

La fissazione di un termine comporta fisiologicamente che il suo superamento, anche marginale, produca i relativi effetti; ciò non rende la norma irragionevole. Il termine, pur limitato, non è tale da rendere impossibile o eccessivamente oneroso il rispetto, tenuto conto della procedura telematica disponibile per l’invio della domanda.

Domande e risposte

È legittimo perdere la CIGS per un solo giorno di ritardo?

Sì: la Corte osserva che ogni volta che un termine è fissato, anche un superamento marginale produce i suoi effetti; ciò non viola la ragionevolezza.

Il termine breve era troppo «angusto»?

No: pur limitato, secondo la Corte non rende impossibile o eccessivamente oneroso il rispetto, anche grazie alla procedura telematica CIGS on-line.

Cosa significa che parte della questione è inammissibile?

Che, su alcuni profili, la Corte non ha potuto esaminare il merito per ragioni processuali, decidendo solo sul profilo della ragionevolezza.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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