Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’art. 120 del codice della strada, che impedisce di conseguire la patente a chi è stato condannato per reati in materia di stupefacenti. L’effetto ostativo non è indiscriminato e non viola la Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 120 del codice della strada considera privi dei requisiti morali per ottenere la patente, tra gli altri, i condannati per determinati reati in materia di stupefacenti. I Tribunali di Torino e Milano dubitavano della legittimità di questo automatismo, ritenendolo eccessivamente rigido e lesivo della libertà di circolazione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 120, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge n. 94 del 2009. Il Tribunale di Torino lamentava la violazione degli artt. 3 e 16 della Costituzione; il Tribunale di Milano la violazione dell’art. 3 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, richiamando i principi già affermati nella sentenza n. 80 del 2019. Le ordinanze di rimessione non avevano introdotto argomenti nuovi rispetto a quelli già superati.
Il principio
L’effetto ostativo al conseguimento della patente non incide in modo indifferenziato: la diversa gravità del reato e la condotta successiva del condannato rilevano ai fini della riabilitazione (artt. 178 e 179 cod. pen.), che restituisce il diritto a richiedere la patente. L’automatismo, così temperato, non è irragionevole.
Domande e risposte
Chi è condannato per droga non potrà mai avere la patente?
No: la Corte sottolinea che la riabilitazione, ottenibile in presenza di determinate condizioni, restituisce il diritto a richiedere la patente di guida.
Perché la questione è «manifestamente infondata»?
Perché la Corte aveva già deciso la stessa questione (sentenza n. 80 del 2019) e le nuove ordinanze non offrivano argomenti diversi.
L’art. 16 Cost. sulla libertà di circolazione è stato violato?
No: la Corte non ha riscontrato lesioni costituzionali; la misura è collegata alla gravità del reato e superabile con la riabilitazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato da entrambi i giudici.
- Art. 16 della Costituzione — libertà di circolazione, evocata dal Tribunale di Torino.
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