Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara illegittima la norma dell’ordinamento penitenziario che consentiva l’applicazione provvisoria della semilibertà solo per pene non superiori a sei mesi, allineandola alla più ampia disciplina dell’affidamento in prova.

Di cosa si tratta

La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto per lavoro o altre attività. La legge permetteva al magistrato di sorveglianza di applicarla in via provvisoria solo per pene detentive non superiori a sei mesi, una soglia molto più bassa di quella prevista per l’affidamento in prova al servizio sociale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Magistrato di sorveglianza di Avellino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, per l’irragionevole disparità rispetto alla disciplina dell’affidamento in prova.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell’art. 47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile.

Il principio

È irragionevole consentire l’applicazione provvisoria di una misura più ampia, come l’affidamento in prova (fino a quattro anni di pena), e negarla invece per la semilibertà, misura più restrittiva, oltre il limite dei sei mesi: la disparità viola il principio di uguaglianza.

Domande e risposte

Che cos’è la semilibertà?

È una misura alternativa che consente al condannato di trascorrere parte della giornata all’esterno del carcere per svolgere attività lavorative, formative o utili al reinserimento.

Cosa cambia con questa sentenza?

Il magistrato di sorveglianza può ora applicare in via provvisoria la semilibertà anche oltre il precedente limite dei sei mesi, in coerenza con la disciplina dell’affidamento in prova.

Perché la norma era irragionevole?

Perché per la misura più ampia dell’affidamento in prova la legge ammetteva l’applicazione provvisoria fino a quattro anni di pena, mentre per la semilibertà, più restrittiva, la limitava a sei mesi.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.