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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittimo l’art. 31, commi 4 e 5, della legge di stabilità 2018 della Regione Siciliana per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria, salvando invece — nei limiti della motivazione — altre norme contabili impugnate dallo Stato.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più disposizioni della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (legge di stabilità regionale 2018), lamentando che alcune norme di spesa e di bilancio non rispettassero i vincoli costituzionali di copertura ed equilibrio dei conti pubblici.

La questione di legittimità costituzionale

Lo Stato ha censurato l’art. 31, commi 4 e 5, l’art. 45 e l’art. 99 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, in materia di copertura della spesa, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, commi 4 e 5; ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 31 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e); ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 45 (artt. 81 e 117 Cost.) e, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, quelle sull’art. 99 (art. 81 Cost.).

Il principio

L’obbligo di copertura finanziaria sancito dall’art. 81 Cost. vincola anche il legislatore regionale: ogni spesa, specie se pluriennale, deve trovare una copertura certa e idonea, pena l’illegittimità della relativa disposizione.

Domande e risposte

Quale norma regionale è stata annullata?

L’art. 31, commi 4 e 5, della legge della Regione Siciliana n. 8 del 2018, perché in contrasto con l’obbligo di copertura della spesa di cui all’art. 81, terzo comma, Cost.

Tutte le norme impugnate sono state cancellate?

No. La Corte ha annullato solo l’art. 31, commi 4 e 5; le censure sugli artt. 45 e 99 sono state respinte come non fondate, mentre una questione sull’art. 31 è stata dichiarata inammissibile.

Perché l’art. 81 Cost. è rilevante per le Regioni?

Perché l’equilibrio di bilancio e l’obbligo di copertura valgono per tutti gli enti che dispongono di risorse pubbliche, comprese le Regioni a statuto speciale come la Sicilia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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