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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate dalla Cassazione sull’obbligo di chiusura domenicale dei negozi previsto da una legge pugliese del 2003. La legge statale che liberalizza le aperture è entrata in vigore solo nel 2011: la norma regionale non poteva quindi essere illegittima per il periodo precedente, quello in cui erano state irrogate le sanzioni in causa.

Di cosa si tratta

Una società commerciale era stata sanzionata nel 2009 per aver tenuto aperto un negozio di domenica, in violazione della legge pugliese che imponeva la chiusura domenicale. Nel 2011 lo Stato ha liberalizzato gli orari e i giorni di apertura. Il problema giuridico era se la liberalizzazione statale del 2011 potesse rendere illegittima «a ritroso» la legge regionale anche per fatti del 2009.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, sezione seconda civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge della Regione Puglia n. 11 del 2003 (modificato dalla legge regionale n. 5 del 2008), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione alla liberalizzazione introdotta nel 2011, ascrivibile alla tutela della concorrenza. I rimettenti ritenevano che la declaratoria di illegittimità, operando retroattivamente, dovesse incidere anche sulle sanzioni del 2009.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. La legittimità di una norma regionale va valutata in base al quadro normativo statale vigente al momento della sua entrata in vigore. Se lo Stato introduce in un momento successivo previsioni diverse, si determina solo un vizio sopravvenuto, che non rende illegittima la norma regionale per il periodo precedente. Il parametro statale del 2011, privo di efficacia retroattiva, non poteva travolgere la disciplina regionale applicabile ai fatti del 2009.

Il principio

L’intervento di un nuovo parametro statale non produce l’illegittimità costituzionale della norma regionale per il suo intero arco di vigenza, ma solo per il periodo successivo all’entrata in vigore della novella. In caso di illegittimità costituzionale sopravvenuta, gli effetti decorrono dal momento in cui diviene attuale la discrasia nella distribuzione delle competenze; la naturale retroattività delle pronunce di illegittimità non è senza eccezioni.

Domande e risposte

Cosa significa illegittimità costituzionale sopravvenuta?

Significa che una norma diventa costituzionalmente illegittima solo da un certo momento in poi, perché è cambiato il quadro normativo di riferimento (qui, la liberalizzazione statale del 2011), restando valida per il periodo precedente.

Perché le sanzioni del 2009 non potevano essere annullate?

Perché al momento dei fatti la legge statale liberalizzatrice non esisteva ancora: la norma regionale era pienamente vigente e applicabile, quindi non poteva essere dichiarata illegittima per quel periodo.

Le sentenze di illegittimità non hanno effetto retroattivo?

Di regola sì, operano ex tunc, ma con eccezioni: nei casi di illegittimità sopravvenuta gli effetti decorrono solo dal momento in cui sorge il contrasto con il nuovo parametro.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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