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La Corte costituzionale ha respinto le censure del Giudice di pace di Lecce sull’art. 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità per i fatti di particolare tenuità. La causa di non punibilità non si applica davanti al giudice di pace, dove opera un istituto diverso (l’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000): si tratta di sistemi processuali non comparabili, sicché non vi è disparità di trattamento.
Di cosa si tratta
L’art. 131-bis del codice penale consente di non punire chi commette reati lievi, quando il fatto è di particolare tenuità. Nei processi davanti al giudice di pace, però, questa causa di non punibilità non opera: esiste invece un istituto specifico (la non procedibilità per particolare tenuità), che la persona offesa può impedire opponendosi. Il giudice di Lecce riteneva ingiusto che, in casi analoghi, un imputato davanti al tribunale possa essere assolto e uno davanti al giudice di pace no.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Lecce ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 della Costituzione, «nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace». Lamentava una disparità di trattamento e una compressione dei principi di proporzionalità e funzione rieducativa della pena.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni in parte manifestamente inammissibili (rispetto agli artt. 2, 24, 102 e 111, per genericità della motivazione) e in parte manifestamente infondate (rispetto agli artt. 3, 25 e 27). Ha richiamato la propria sentenza n. 120 del 2019, che aveva già respinto analoga questione: il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale.
Il principio
Il procedimento penale davanti al giudice di pace, orientato più alla composizione del conflitto che alla repressione, ha caratteri peculiari che lo rendono non comparabile con quello davanti al tribunale. L’eterogeneità delle fattispecie e le distinte aree applicative degli istituti giustificano, sul piano dell’art. 3 della Costituzione, l’alternatività tra la causa di non punibilità codicistica e quella di non procedibilità prevista per il giudice di pace.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 131-bis del codice penale?
Prevede una causa di esclusione della punibilità per i reati lievi, quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale: l’imputato può essere prosciolto.
Perché non si applica davanti al giudice di pace?
Perché in quel procedimento opera un istituto specifico, l’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, con presupposti ed effetti diversi; i due sistemi non sono sovrapponibili e la loro alternatività è ragionevole.
Che differenza c’è tra i due istituti?
L’art. 131-bis è una causa di non punibilità (di natura sostanziale, presuppone l’accertamento di responsabilità); l’art. 34 è una causa di non procedibilità (di natura processuale, non iscrivibile nel casellario e impedibile dalla persona offesa).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, evocato per la presunta disparità di trattamento tra i due procedimenti.
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità in materia penale, tra i parametri richiamati.
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena, invocata sul piano della proporzionalità.
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