Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Regione Siciliana che riclassificavano e attribuivano un determinato trattamento economico a una categoria di dipendenti regionali e quelle che escludevano l’applicazione della disciplina statale sulle gare per la distribuzione del gas. Il trattamento economico del personale pubblico spetta alla contrattazione collettiva, materia di ordinamento civile.

Di cosa si tratta

Una legge di stabilità della Regione Siciliana attribuiva con legge un determinato livello retributivo a un gruppo di dipendenti dell’Assessorato ai beni culturali, riclassificandoli, e disapplicava in Sicilia la norma statale che impone di svolgere le gare per la distribuzione del gas per ambiti territoriali sovracomunali. Il Governo ha impugnato più articoli.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 17, 20, 22 (commi 3, 4, 14 e 15), 23, 69, comma 2, e 82 della legge della Regione Siciliana n. 8 del 2018, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 81 e 117, secondo comma, lettere e), l) e o), e terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 14 e 15, e dell’art. 69, comma 2, lettera a). Ha inoltre dichiarato estinto il processo, per rinuncia, limitatamente agli artt. 17, 20, 22 commi 3 e 4, 23 e 82.

Il principio

Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, anche regionali, è riservato alla legge dello Stato e alla contrattazione collettiva, in quanto rientra nell’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l). Le competenze statutarie della Regione Siciliana incontrano il limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, tra cui i principi del testo unico sul pubblico impiego.

Domande e risposte

Una Regione può fissare con legge lo stipendio dei propri dipendenti?

No. Il trattamento economico del personale pubblico, anche regionale, è riservato alla contrattazione collettiva e alla legge statale, in quanto rientra nella materia «ordinamento civile» di competenza esclusiva dello Stato.

Le norme impugnate sono state tutte annullate?

No. La Corte ha dichiarato illegittimi l’art. 22, commi 14 e 15, e l’art. 69, comma 2, lettera a). Per gli altri articoli (17, 20, 22 commi 3 e 4, 23 e 82) ha dichiarato estinto il processo per rinuncia.

Lo statuto speciale della Regione Siciliana non consente deroghe?

La potestà statutaria sullo stato giuridico ed economico del personale incontra il limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale: i principi del testo unico sul pubblico impiego si impongono anche alle Regioni a statuto speciale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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