Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 516 del codice di procedura penale nella parte in cui, quando nel dibattimento viene contestato un fatto diverso, non consente all’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. La scelta del rito è espressione del diritto di difesa e va garantita anche dopo la modifica dell’accusa.
Di cosa si tratta
La messa alla prova è un rito alternativo che, se ha esito positivo, estingue il reato. Di regola va richiesta entro l’apertura del dibattimento. Ma se durante il processo il pubblico ministero modifica l’imputazione contestando un fatto diverso, l’imputato si trova davanti a un’accusa nuova senza poter più chiedere quel rito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Grosseto ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, censurando l’art. 516 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede, in caso di contestazione di un fatto diverso, la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p. in parte qua, estendendo il principio già affermato con la sentenza n. 141 del 2018 (relativa all’art. 517 c.p.p.). In seguito alla modifica dell’originaria imputazione, l’imputato deve poter richiedere la messa alla prova.
Il principio
La scelta dei riti alternativi è una delle più qualificanti espressioni del diritto di difesa. In ogni ipotesi di nuova o diversa contestazione l’imputato deve poter riesercitare le proprie scelte difensive, compresa la richiesta di messa alla prova; negarlo viola il diritto di difesa (art. 24) e il principio di eguaglianza (art. 3).
Domande e risposte
Cos’è la sospensione del procedimento con messa alla prova?
È un rito alternativo a contenuto premiale che, in caso di esito positivo, comporta l’estinzione del reato. Ha effetti sostanziali ma una dimensione processuale, configurandosi come un procedimento speciale alternativo al giudizio.
Cosa cambia con questa sentenza?
L’imputato può chiedere la messa alla prova anche quando, nel corso del dibattimento, gli venga contestato un fatto diverso da quello originario, riacquistando così la possibilità di accedere al rito speciale.
Su cosa si fonda la decisione?
Sull’estensione del principio già affermato dalla sentenza n. 141 del 2018 per l’art. 517 c.p.p.: in ogni caso di nuova contestazione l’imputato deve poter riesercitare le proprie scelte difensive, inclusa la scelta del rito.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Tutela il diritto di difesa, di cui la scelta del rito alternativo è espressione qualificante.
- Art. 3 della Costituzione — È il parametro di eguaglianza, leso dalla disparità legata alla scelta del pubblico ministero.
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