Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 516 del codice di procedura penale nella parte in cui, quando nel dibattimento viene contestato un fatto diverso, non consente all’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. La scelta del rito è espressione del diritto di difesa e va garantita anche dopo la modifica dell’accusa.

Di cosa si tratta

La messa alla prova è un rito alternativo che, se ha esito positivo, estingue il reato. Di regola va richiesta entro l’apertura del dibattimento. Ma se durante il processo il pubblico ministero modifica l’imputazione contestando un fatto diverso, l’imputato si trova davanti a un’accusa nuova senza poter più chiedere quel rito.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Grosseto ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, censurando l’art. 516 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede, in caso di contestazione di un fatto diverso, la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p. in parte qua, estendendo il principio già affermato con la sentenza n. 141 del 2018 (relativa all’art. 517 c.p.p.). In seguito alla modifica dell’originaria imputazione, l’imputato deve poter richiedere la messa alla prova.

Il principio

La scelta dei riti alternativi è una delle più qualificanti espressioni del diritto di difesa. In ogni ipotesi di nuova o diversa contestazione l’imputato deve poter riesercitare le proprie scelte difensive, compresa la richiesta di messa alla prova; negarlo viola il diritto di difesa (art. 24) e il principio di eguaglianza (art. 3).

Domande e risposte

Cos’è la sospensione del procedimento con messa alla prova?

È un rito alternativo a contenuto premiale che, in caso di esito positivo, comporta l’estinzione del reato. Ha effetti sostanziali ma una dimensione processuale, configurandosi come un procedimento speciale alternativo al giudizio.

Cosa cambia con questa sentenza?

L’imputato può chiedere la messa alla prova anche quando, nel corso del dibattimento, gli venga contestato un fatto diverso da quello originario, riacquistando così la possibilità di accedere al rito speciale.

Su cosa si fonda la decisione?

Sull’estensione del principio già affermato dalla sentenza n. 141 del 2018 per l’art. 517 c.p.p.: in ogni caso di nuova contestazione l’imputato deve poter riesercitare le proprie scelte difensive, inclusa la scelta del rito.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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