Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla notifica diretta a mezzo posta delle cartelle e degli atti impositivi. Questa forma semplificata di notifica, priva di alcune garanzie previste per le notifiche tramite ufficiale giudiziario, è legittima perché garantisce comunque un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto.

Di cosa si tratta

Quando il Fisco o l’agente della riscossione devono far conoscere al contribuente una cartella di pagamento o un atto impositivo, possono usare la cosiddetta «notifica diretta»: spediscono una semplice raccomandata con avviso di ricevimento, senza passare per l’ufficiale giudiziario e senza alcune formalità di garanzia (come la comunicazione di avvenuta notifica). Il contribuente lamentava che così si rischia di non venire mai a conoscenza dell’atto, perdendo i termini brevi per impugnarlo.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale della Campania ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 11 della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU). Le norme impugnate erano l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, l’art. 14 della legge n. 890 del 1982 e l’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui ammettono la notifica diretta a mezzo posta escludendo le garanzie della legge n. 890 del 1982.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza di tutte le questioni. Richiamando la propria sentenza n. 175 del 2018 e l’ordinanza n. 104 del 2019, ha ribadito che nella notifica diretta vi è un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante la consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo, sicché non è compromesso il diritto di difesa.

Il principio

La disciplina speciale e semplificata della riscossione coattiva risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse alla finanza pubblica. Il contribuente che, senza sua colpa, non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto può comunque chiedere la rimessione in termini per impugnarlo, anche grazie a un’applicazione estensiva dello Statuto del contribuente.

Domande e risposte

La notifica della cartella tramite semplice raccomandata è valida?

Sì. La Corte ha confermato che la notifica diretta a mezzo posta è legittima e garantisce un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, anche senza le formalità previste per le notifiche tramite ufficiale giudiziario.

Cosa posso fare se non ho ricevuto effettivamente la cartella?

Se non si è avuta conoscenza effettiva dell’atto per causa non imputabile al destinatario, è possibile chiedere al giudice la rimessione in termini, dimostrando con elementi presuntivi l’impossibilità di prenderne cognizione.

La Corte aveva già deciso su questioni simili?

Sì. La pronuncia richiama la sentenza n. 175 del 2018 e l’ordinanza n. 104 del 2019, che avevano già ritenuto legittima la modalità di notifica diretta delle cartelle.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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