Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale dichiara illegittime le norme delle leggi della Regione Basilicata che disciplinavano le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalle gestioni 2018 e 2019, per contrasto con la competenza statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Di cosa si tratta
Quando una Regione accumula un disavanzo di amministrazione (un «buco» di bilancio), deve ripianarlo secondo regole che, in larga parte, lo Stato fissa per garantire l’uniformità e la trasparenza dei conti pubblici. La Regione Basilicata aveva disciplinato in modo proprio la copertura del disavanzo, e lo Stato ha impugnato quelle norme.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 e l’Allegato O2 della legge della Regione Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40, nonché l’art. 1 e l’Allegato 1.3 della legge reg. Basilicata 12 marzo 2021, n. 8, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (armonizzazione dei bilanci pubblici).
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 e dell’Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020 (per la copertura del disavanzo delle gestioni 2018 e 2019) e dell’art. 1 e dell’Allegato 1.3 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2021 (per la copertura del disavanzo della gestione 2018).
Il principio
Le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione devono rispettare i principi statali di armonizzazione dei bilanci pubblici, che la Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato; le norme regionali che vi derogano sono costituzionalmente illegittime.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte sulle leggi della Basilicata?
Ha dichiarato illegittime le norme che stabilivano le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto relativo alle gestioni 2018 e 2019.
Perché la Regione non poteva disciplinare liberamente la copertura del disavanzo?
Perché l’armonizzazione dei bilanci pubblici è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera e).
Chi aveva impugnato le leggi regionali?
Il Presidente del Consiglio dei ministri.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Parametro centrale: competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (secondo comma, lettera e).
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