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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sollevate dallo Stato contro la legge della Regione Campania che istituisce il servizio di Psicologia di base, ritenendo rispettato il riparto di competenze in materia sanitaria.
Di cosa si tratta
La Regione Campania ha istituito con legge un servizio di Psicologia di base, integrandolo nell’organizzazione sanitaria regionale. Lo Stato ha impugnato la legge ritenendo che la Regione avesse invaso competenze statali, in particolare quelle sull’ordinamento civile e sui principi fondamentali della tutela della salute.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 3 agosto 2020, n. 35 (istituzione del servizio di Psicologia di base), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992) e all’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge reg. Campania n. 35 del 2020, sollevate in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 3 della Costituzione.
Il principio
La disciplina regionale che istituisce il servizio di Psicologia di base, inserendosi nell’organizzazione del servizio sanitario regionale senza incidere sull’ordinamento civile né violare i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute, rientra nelle competenze regionali e non viola la Costituzione.
Domande e risposte
La legge della Regione Campania è stata annullata?
No. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, quindi la legge resta in vigore.
Chi aveva impugnato la legge?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo che la Regione avesse violato il riparto di competenze con lo Stato.
Su quale base era contestata la competenza regionale?
Sul presunto contrasto con la competenza statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l) e con i principi fondamentali della tutela della salute (terzo comma).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro invocato: principio di eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 117 della Costituzione — Parametro centrale: riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, in materia di ordinamento civile e tutela della salute.
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