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La Corte costituzionale salva la norma che rende impignorabili i fondi statali destinati agli interventi cofinanziati dall’Unione europea e alle politiche di coesione. Dichiara inammissibile la questione sotto il profilo della ragionevole durata del processo e non fondate le altre questioni.
Di cosa si tratta
Lo Stato, con la legge di stabilità 2016, aveva stabilito che alcuni fondi destinati a interventi cofinanziati dall’UE e alle politiche di coesione non possono essere pignorati. Un creditore che voleva soddisfarsi su quelle somme si è visto bloccato, e il giudice dell’esecuzione ha dubitato che questa impignorabilità fosse costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha impugnato l’art. 1, comma 800, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nella parte in cui sottrae all’esecuzione forzata i fondi indicati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 111 Cost. sotto il profilo della ragionevole durata del processo, e non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., quest’ultimo sotto il profilo della parità delle parti.
Il principio
L’impignorabilità dei fondi pubblici vincolati a finalità di rilievo europeo e di coesione non viola di per sé il diritto di difesa, la parità delle parti o il principio di eguaglianza, trattandosi di una scelta a tutela di interessi finanziari e funzionali costituzionalmente apprezzabili.
Domande e risposte
La norma sull’impignorabilità è stata annullata?
No. La Corte ha respinto le censure, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.
Perché quei fondi non si possono pignorare?
Perché sono vincolati a interventi cofinanziati dall’Unione europea e a politiche di coesione, finalità che la legge ha inteso proteggere.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, nel corso di un’esecuzione forzata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro invocato: principio di eguaglianza e ragionevolezza, ritenuto non violato.
- Art. 24 della Costituzione — Parametro invocato: diritto di difesa e di agire in giudizio, ritenuto non leso.
- Art. 111 della Costituzione — Parametro invocato sotto i profili della ragionevole durata e della parità delle parti del processo.
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