Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara illegittima la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione dei pignoramenti a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020. Salva invece, nella formulazione originaria, la sospensione prevista dall’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020.
Di cosa si tratta
Durante l’emergenza COVID-19 il legislatore aveva bloccato le esecuzioni forzate e i pignoramenti contro gli enti sanitari, per non paralizzare le risorse destinate alla sanità. Alcuni creditori (chi vantava risarcimenti o crediti per forniture mediche) si sono trovati impossibilitati a recuperare quanto loro dovuto, e i giudici hanno dubitato della legittimità di quel blocco.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Napoli, il TAR Calabria e il Tribunale ordinario di Benevento hanno impugnato l’art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (e la sua proroga operata dall’art. 3, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183), per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 136 della Costituzione, lamentando il sacrificio del diritto di difesa e della parità delle parti dei creditori.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020 (che prorogava il blocco al 31 dicembre 2021). Ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 nella sua formulazione originaria, anche con riferimento all’art. 136 Cost., e inammissibili alcuni interventi e costituzioni di parti.
Il principio
La sospensione temporanea delle esecuzioni a tutela delle risorse sanitarie pubbliche può essere giustificata nell’emergenza, ma la sua proroga eccessiva — che prolunga ulteriormente il sacrificio dei creditori — supera il limite di ragionevolezza e diventa costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Cosa è stato dichiarato illegittimo?
La norma che prorogava al 31 dicembre 2021 il blocco dei pignoramenti contro gli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020).
Il blocco originario del 2020 è stato salvato?
Sì. Le questioni sull’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 nella formulazione originaria sono state dichiarate non fondate.
Quali diritti erano in gioco?
Il diritto di difesa e di agire in giudizio (art. 24) e la parità delle parti nel processo (art. 111), a fronte del blocco delle azioni esecutive dei creditori.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Parametro invocato: diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, sacrificato dal blocco delle esecuzioni.
- Art. 111 della Costituzione — Parametro invocato: parità delle parti e giusto processo, alterati a favore dell’esecutato pubblico.
- Art. 136 della Costituzione — Parametro invocato dal Tribunale di Benevento sugli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.