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La Corte non è entrata nel merito della questione sull’adozione internazionale sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze: ha dichiarato la questione inammissibile, senza quindi pronunciarsi sulla legittimità della norma.
Di cosa si tratta
L’art. 29-bis della legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983) disciplina i presupposti per l’adozione di minori stranieri da parte di persone residenti in Italia. Il caso riguardava i requisiti di accesso a questa procedura, contestati alla luce della tutela della vita familiare garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale. Non vi è stata quindi alcuna decisione sul merito della norma.
Il principio
Quando la questione è dichiarata inammissibile, la Corte non si pronuncia sul contenuto della norma: i vizi processuali della rimessione impediscono l’esame nel merito, e la disposizione resta in vigore.
Domande e risposte
La Corte ha annullato l’art. 29-bis sulle adozioni?
No. La questione è stata dichiarata inammissibile, quindi la Corte non si è pronunciata sul merito e la norma resta in vigore.
Quale parametro era stato invocato?
L’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, sul rispetto della vita privata e familiare.
Cosa significa “inammissibile”?
Significa che la Corte non ha potuto esaminare la questione nel merito per ragioni processuali legate al modo in cui è stata sollevata.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: art. 117, primo comma, Cost., come tramite dei vincoli derivanti dalla CEDU
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