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La Corte non è entrata nel merito della questione sull’adozione internazionale sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze: ha dichiarato la questione inammissibile, senza quindi pronunciarsi sulla legittimità della norma.

Di cosa si tratta

L’art. 29-bis della legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983) disciplina i presupposti per l’adozione di minori stranieri da parte di persone residenti in Italia. Il caso riguardava i requisiti di accesso a questa procedura, contestati alla luce della tutela della vita familiare garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale. Non vi è stata quindi alcuna decisione sul merito della norma.

Il principio

Quando la questione è dichiarata inammissibile, la Corte non si pronuncia sul contenuto della norma: i vizi processuali della rimessione impediscono l’esame nel merito, e la disposizione resta in vigore.

Domande e risposte

La Corte ha annullato l’art. 29-bis sulle adozioni?

No. La questione è stata dichiarata inammissibile, quindi la Corte non si è pronunciata sul merito e la norma resta in vigore.

Quale parametro era stato invocato?

L’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, sul rispetto della vita privata e familiare.

Cosa significa “inammissibile”?

Significa che la Corte non ha potuto esaminare la questione nel merito per ragioni processuali legate al modo in cui è stata sollevata.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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