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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’obbligo, per i titolari di concessioni già in essere non assegnate con gara, di esternalizzare l’80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, previsto dall’art. 177 del Codice dei contratti pubblici.

Di cosa si tratta

Il Codice dei contratti pubblici imponeva ai concessionari che avevano ottenuto la concessione senza gara di affidare a terzi, tramite procedure pubbliche, l’80 per cento dei lavori, servizi e forniture. Un gestore di impianti di illuminazione pubblica contestava questo obbligo davanti al Consiglio di Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera iii), della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, e dell’art. 177, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 41, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di delega e dell’art. 177, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; ha inoltre dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità dell’art. 177, commi 2 e 3, dello stesso Codice.

Il principio

L’obbligo generalizzato di esternalizzare l’80 per cento delle attività oggetto di concessione comprime in modo sproporzionato la libertà di iniziativa economica dei concessionari e contrasta con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte sull’obbligo di esternalizzare l’80%?

Lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, annullando l’art. 177 del Codice dei contratti pubblici e la relativa norma di delega.

Perché l’obbligo è stato ritenuto illegittimo?

Perché comprimeva in modo sproporzionato la libertà di iniziativa economica dei concessionari, in contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.

Cosa significa la dichiarazione «in via consequenziale»?

È l’estensione dell’illegittimità ad altre norme strettamente collegate, qui i commi 2 e 3 dell’art. 177, che non potevano restare in vigore da soli.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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