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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dalla legge n. 18 del 2015, in tema di rapporto tra azione di risarcimento contro lo Stato per l’attività dei magistrati e avvio dell’azione disciplinare.
Di cosa si tratta
La legge sulla responsabilità civile dei magistrati prevede che, quando viene proposta un’azione di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, il procuratore generale presso la Corte di cassazione debba esaminare i fatti anche ai fini dell’eventuale avvio dell’azione disciplinare. Il giudice di Salerno dubitava della legittimità di questo meccanismo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice istruttore del Tribunale di Salerno aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988 in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108 della Costituzione, lamentando l’automatismo dell’esame disciplinare e i possibili riflessi sull’indipendenza e sull’autonomia della magistratura.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La norma non istituisce un automatismo lesivo: prevede soltanto l’esame dei fatti da parte del procuratore generale, che resta titolare di una valutazione e non è obbligato ad avviare l’azione disciplinare.
Il principio
La previsione che impone al procuratore generale di esaminare i fatti posti a fondamento dell’azione di risarcimento dei danni causati dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, ai fini dell’eventuale azione disciplinare, non viola i principi di soggezione del giudice soltanto alla legge, di autonomia e di indipendenza della magistratura, perché non comporta alcun automatismo sanzionatorio.
Domande e risposte
La norma obbliga ad aprire un procedimento disciplinare?
No. La Corte ha chiarito che la disposizione impone solo l’esame dei fatti da parte del procuratore generale, che conserva la valutazione discrezionale sull’eventuale avvio dell’azione disciplinare.
La decisione incide sull’indipendenza dei giudici?
No. La Corte ha escluso che il meccanismo leda l’autonomia e l’indipendenza della magistratura tutelate dalla Costituzione.
Cosa cambia per chi cita lo Stato per un errore giudiziario?
Nulla nella possibilità di agire: l’azione risarcitoria contro lo Stato resta esperibile. La Corte ha solo confermato la legittimità dell’esame dei fatti a fini disciplinari.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato: principio di uguaglianza
- Art. 101 della Costituzione — parametro invocato: soggezione del giudice soltanto alla legge
- Art. 104 della Costituzione — parametro invocato: autonomia e indipendenza della magistratura