Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Puglia n. 16 del 2020 in materia funeraria, che si ponevano in contrasto con la normativa statale sulla fascia di rispetto cimiteriale. Altre censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva modificato la propria disciplina sull’attività funeraria e sulle distanze tra cimiteri e centri abitati (la cosiddetta «fascia di rispetto cimiteriale»). Il Governo riteneva che la Regione avesse derogato alle regole statali fissate dal testo unico delle leggi sanitarie e dal regolamento di polizia mortuaria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), e terzo comma, della Costituzione, in relazione alle norme statali interposte sulla polizia mortuaria e sulla tutela della salute.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2, comma 1 (limitatamente alle parole «o al Ministero della salute») della legge regionale. Ha invece dichiarato inammissibile e non fondata la questione relativa all’art. 1, comma 2. Le norme regionali in contrasto con la disciplina statale sono state quindi rimosse.
Il principio
La disciplina della fascia di rispetto cimiteriale e dei relativi procedimenti coinvolge principi statali di tutela della salute e di organizzazione amministrativa: la Regione non può dettare regole che vi deroghino o che alterino il riparto di competenze fissato dalla normativa statale.
Domande e risposte
Cos’è la fascia di rispetto cimiteriale?
È la distanza minima che la legge impone tra i cimiteri e i centri abitati o le costruzioni, a tutela di esigenze igienico-sanitarie. La sua disciplina è ancorata a principi statali.
Quali norme regionali sono state annullate?
L’art. 1, comma 1, è stato dichiarato integralmente illegittimo; l’art. 2, comma 1, è stato annullato limitatamente alle parole «o al Ministero della salute».
Tutte le censure sono state accolte?
No. La questione sull’art. 1, comma 2, è stata in parte dichiarata inammissibile e in parte respinta nel merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute e organizzazione amministrativa
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